Statuto dell’Associazione

Art. 1 COSTITUZIONE

In data 1977 è costituita in Firenze la Associazione Italiana Reporters Fotografi Toscana (AIRF Toscana).

Art. 2 APPARTENENZA

Possono appartenere all’Associazione gli operatori video e i fotografi che svolgono attività nel campo dell’immagine al servizio dell’informazione e della comunicazione sociale, e siano cittadini italiani residenti, o comunque prestino l’attività lavorativa nella regione Toscana.

Art. 3 FINALITÀ

L’Associazione si prefigge le seguenti finalità:

a) la valorizzazione e la difesa delle funzioni della professione del giornalista per immagini;

b) la tutela della libertà di informazione e dei conseguenti diritti d’opinione, creazione, cronaca;

c) la tutela e il perfezionamento della normativa sul diritto d’autore;

d) la promozione e la realizzazione di attività culturali, finalizzate alla divulgazione della cultura visiva;

e) la tutela e lo sviluppo degli interessi e delle attività professionali degli appartenenti all’Associazione:

  •  sviluppo di rapporti con istituzioni ed enti per definire le modalità del lavoro dei fotografi e dei video-operatori;
  • monitoraggio sui trattamenti economici e formulazione di proposte in favore di condizioni eque nei rapporti economici con agenzie e testate;
  • qualificazione degli accessi alla professione e lotta all’abusivismo;
  • attività di aggiornamento professionale e culturale;
  • iniziative che favoriscano l’incontro e la comunicazione fra i soci;
  • studio di problematiche giuridiche e fiscali legate allo svolgimento della professione di giornalista per immagini;

f) la divulgazione dei diritti e della responsabilità dell’operatore culturale al servizio dell’informazione visiva alla luce della normativa vigente e degli esistenti codici deontologici per lo svolgimento dell’attività giornalistica;

g) la collaborazione con altre organizzazioni aventi compiti ed interessi analoghi nel campo dell’informazione.

Art. 4 APARTITICITÀ

L’Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale.

Art. 5 GLI ASSOCIATI

L’Associazione è composta da:

a) effettivi, con diritto al voto e alla rappresentatività dell’Associazione;

b) aderenti, con diritto elettorale attivo, ma non passivo;

c) onorari.

Art. 6 EFFETTIVI

Sono soci effettivi coloro che, trovandosi nelle condizioni dell’Art. 2 del presente Statuto, siano dipendenti o corrispondenti di giornali, riviste o agenzie, o comunque prestino la loro opera in modo professionale al servizio dell’informazione e delle comunicazioni sociali.

Art. 7 ADERENTI

Sono soci aderenti coloro che intendono avviarsi alla professione di reporter e si prefiggono di seguire gli indirizzi promossi dall’AIRF Toscana.

I fotoreporter stranieri, residenti da almeno sei mesi in Italia, possono essere iscritti nell’elenco degli aderenti.

I soci aderenti partecipano all’Assemblea dei Soci con diritto di voto, ma non possono essere eletti negli Organi associativi, fatta eccezione per le Commissioni (vd. Art. 13 e 22).

Art. 8 AMMISSIONE

L’ammissione, sia nell’elenco degli effettivi che in quello degli aderenti, viene decisa a maggioranza del Consiglio Direttivo su presentazione di uno o più soci.

Per essere ammessi nell’elenco degli effettivi sarà necessario produrre una documentazione che attesti lo svolgimento di un’attività di tipo professionale nell’ambito del giornalismo per immagini e l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti;

per essere ammessi nell’elenco degli aderenti è richiesta una documentazione (anche non pubblicata) del lavoro del richiedente che attesti spiccate doti e capacità per poter svolgere in modo professionale il lavoro di reporter insieme alla prova dell’avvio – seppur in maniera non continuativa

– di un’attività di tipo professionale.

I soci aderenti potranno richiedere – al momento dell’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti – di passare all’elenco dei soci effettivi.

Tutta la documentazione prodotta rimarrà depositata presso l’Associazione.

Ogni socio effettivo può manifestare la propria opposizione all’ammissione di un nuovo socio, presentando per iscritto le proprie motivazioni al Consiglio Direttivo che si esprimerà autonomamente in merito all’obiezione.

Art. 9 ONORARI

Su segnalazione di qualsiasi iscritto e su giudizio e invito del Consiglio Direttivo, possono essere ammessi in qualità di soci onorari coloro che nella loro attività, non necessariamente legata al fotogiornalismo, abbiano contribuito al perseguimento delle finalità dell’Associazione.

Art. 10 MODIFICA DELLO STATUS DEL SOCIO

I soci effettivi o aderenti potranno mantenere l’iscrizione al relativo elenco se permarranno le condizioni necessarie.

In particolare:

a) i soci aderenti che si siano iscritti all’Ordine dei Giornalisti potranno fare richiesta di essere ammessi all’elenco dei soci effettivi, presentando la documentazione necessaria;

b) i soci effettivi che cessino la propria iscrizione all’Ordine dei Giornalisti potranno essere ammessi all’elenco dei soci aderenti presentando la documentazione necessaria;

c) il Consiglio Direttivo potrà chiedere ai soci (effettivi ed aderenti) di produrre una documentazione che attesti l’attività in corso al fine di verificare che sussistano i requisiti previsti all’ Art. 8 per l’iscrizione ai relativi elenchi. In mancanza di tali requisiti il Consiglio

Direttivo valuterà circa la permanenza di tali soci all’interno dell’Associazione.

Art. 11 DIRITTI DEGLI ISCRITTI

Ogni iscritto ha diritto:

a) alla partecipazione alla vita associativa in base ai criteri stabiliti dagli Artt. 6 e 7;

b) alla fruizione di tutti i servizi e benefici dell’Associazione;

c) a un attestato di iscrizione strettamente personale.

Art. 12 DOVERI DEGLI ISCRITTI

Sono considerati doveri degli iscritti:

a) la conoscenza e l’osservanza dello Statuto, delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e di quanto comunicato su eventuali pubblicazioni dell’Associazione;

b) il comportamento più decoroso e consono all’esercizio dell’ attività professionale secondo quanto previsto dalle vigenti normative e codici deontologici per l’esercizio della professione di giornalista per immagini;

c) il pagamento delle quote associative e di ogni altro contributo fissato dal Consiglio Direttivo per motivi straordinari e contingenti;

d) la comunicazione al Consiglio Direttivo della variazione dei propri dati (indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, telefono, ecc.).

Per esercitare i diritti di socio è necessario essere in regola con i pagamenti delle quote sociali. Il socio in arretrato di sei mesi con il pagamento delle quote sarà invitato a mezzo raccomandata a regolarizzare la sua posizione entro trenta giorni, in caso di inadempimento il Consiglio Direttivo provvederà a farlo cancellare dall’elenco dei soci (qualora l’inadempienza non sia dovuta a motivi eccezionali: disoccupazione, grave malattia, ecc.).

Art. 13 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

a) in caso di dimissioni, dal giorno successivo a quello di accettazione delle medesime da parte del Consiglio Direttivo; il dimissionario è tenuto a corrispondere i contributi di tutto l’anno in corso;

b) per espulsione, dalla data di notifica della relativa delibera da parte del CD; l’espulsione potrà essere determinata, dopo un’eventuale diffida, ammonizione o sospensione dei diritti associativi, per gravi motivi di slealtà professionale; per non aver tenuto un comportamento
consono alle responsabilità ed alla dignità della professione; per grave violazione del codice deontologico; per non avere rispettato lo Statuto, le delibere dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo; per l’arrogazione o la millantazione di titoli di rappresentatività non conferiti
dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo;

c) per morosità, di cui all’Art.12;

d) per intervenuta e protratta mancanza dei requisiti di ammissione previsti dagli Artt. 6 e 7, a seguito di una verifica da parte del Consiglio Direttivo (come previsto dall’Art. 10c).

Gli iscritti che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alla Associazione perdono ogni diritto al patrimonio sociale e non possono pretendere alcun rimborso per le quote e gli eventuali finanziamenti versati.

Art. 14 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli Organi Ordinari dell’AIRF Toscana sono:

a) l’Assemblea degli iscritti;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Segretario;

f) il Tesoriere;

g) l’Addetto alle Relazioni Esterne;

h) il Collegio dei Probiviri;

i) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono Organi Consultivi:

a) le Commissioni;

b) i Rappresentanti Provinciali.

Gli Organi Ordinari durano di norma due anni a partire dall’Assemblea Elettorale. Gli organi consultivi sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica per il periodo necessario allo svolgimento delle attività per le quali sono stati costituiti.

Art. 15 L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è il massimo organo dell’AIRF Toscana ed ha tutti i poteri deliberanti.

L’Assemblea è costituita dai soci effettivi e aderenti in regola con i pagamenti delle quote sociali e nei confronti dei quali non sia in corso nessun procedimento disciplinare.

I soci effettivi hanno diritto di voto attivo e passivo, gli aderenti soltanto di voto attivo.

Di ogni Assemblea viene redatto verbale su apposito “Registro dei Verbali delle Assemblee dei Soci” (vd. Art. 28).

Esistono 3 tipologie di Assemblea:

a) ”elettorale”: da tenersi entro i primi due mesi di ogni biennio, per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, la votazione sulla relazione della Presidenza e del Direttivo uscenti, l’elezione delle cariche sociali, la discussione e la votazione degli argomenti iscritti all’ordine
del giorno;

b) “annuale”: da tenersi entro i primi 2 mesi di ogni anno affinché il Consiglio Direttivo riferisca sul lavoro svolto e raccolga le proposte dei Soci per l’anno entrante;

c) “straordinaria”: da tenersi quando, la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, quando almeno un terzo degli iscritti ne faccia richiesta firmata al Direttivo, quando il CdP lo ritenga necessario per affrontare a livello assembleare eventuali questioni
disciplinari emerse.

Modalità di convocazione:

a) la convocazione dell’Assemblea ordinaria, con sede, orario e ordine del giorno,dovrà essere inviata agli iscritti per raccomandata semplice o con mezzo elettronico (che preveda ricevuta per lettura del messaggio) almeno 15 giorni prima della data stabilita;

b) la convocazione dell’Assemblea annuale, con sede, orario e ordine del giorno, dovrà essere inviata agli iscritti per raccomandata semplice o con mezzo elettronico (che preveda ricevuta per lettura del messaggio) almeno 15 giorni prima della data stabilita;

c) per le assemblee straordinarie la convocazione potrà esser fatta anche a mezzo telegramma o con mezzo elettronico (che preveda ricevuta per lettura del messaggio) almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Validità dell’Assemblea:

a) l’assemblea è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci effettivi;

b) l’Assemblea è valida in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima,qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti;

c) l’Assemblea elettorale, aperta dal Presidente, elegge tra i presenti il Presidente ed il Segretario d’Assemblea. Il Presidente chiamerà, ove occorra, gli scrutatori fra gli iscritti presenti;

d) l’elezione delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. Per le altre delibere assembleari le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che un terzo dei presenti chieda l’appello nominale o lo scrutinio segreto;

e) per le modifiche allo Statuto occorre il voto favorevole della metà più uno dei soci effettivi;

f) per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei soci effettivi;

g) ciascun socio effettivo può essere considerato presente ed ammesso a votare, nelle delibere e nelle elezioni, mediante delega ad un altro socio effettivo. Nessun socio può avere più di una delega, né possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Probiviri. La delega deve indicare l’avvenuta presa visione dell’ordine del giorno;

h) l’Assemblea può essere contestata o invalidata, per vizio di procedura nella convocazione, o per altri motivi, solo prima della sua costituzione, dopo di che, essendo sovrana, le sue delibere possono essere annullate solo da un’altra Assemblea.

Art. 16 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 membri che vengono eletti dall’Assemblea. I membri del CD durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il CD è convocato dal Presidente, o su richiesta di un consigliere, ed ha valido potere deliberante quando siano presenti e votanti almeno tre membri; il CD decide a maggioranza dei presenti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente; le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal suo Vice.

L’ordine del giorno, oltre alle indicazioni della presidenza ospiterà le proposte e le relazioni che siano preventivamente pervenute per iscritto al CD.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto verbale su apposito “Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo” (vd. Art. 28).
Compiti del CD sono:

a) determinare e regolare l’andamento dell’Associazione, adempiendo a tutte le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto;

b) decidere sulla convocazione dell’Assemblea fissandone l’ordine del giorno;

c) fissare i contributi ordinari e straordinari degli iscritti, sottoponendo la relativa deliberazione alla ratifica dell’Assemblea;

d) compilare l’inventario e i bilanci per l’esercizio finanziario che decorre dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il consuntivo dell’esercizio passato;

e) provvedere alle riscossioni ed alle spese ordinari e straordinarie, amministrare il patrimonio sociale ed adoperarsi per aumentarlo (vd. Art. 27);

f) deliberare sull’accettazione di nuovi soci;

g) nominare i consulenti legali ed amministrativi dell’Associazione;

h) applicare le sanzioni disciplinari: diffida, ammonizione, sospensione, espulsione. Contro tali iniziative del CD il socio può presentare opposizione rivolgendosi al Collegio dei Probiviri.

Il CD può chiamare, quali collaboratori senza diritto di voto, consiglieri aggiunti scelti tra gli iscritti effettivi ed aderenti.

All’interno del CD all’unanimità o, in seconda istanza, a maggioranza assoluta, vengono eletti il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e l’addetto alle pubbliche relazioni. Per il ruolo disalvo scelte differenti in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 17 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di realizzare gli indirizzi politici, sindacali e culturali espressi dall’Assemblea e di dare esecuzione alle delibere del CD; rappresenta l’Associazione e ne ha la firma; convoca il CD e formula la prima stesura dell’ordine del giorno; ha la direzione di eventuali
pubblicazioni regionali.

Art. 18 IL VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella realizzazione dei compiti statutari e lo sostituisce nella carica in caso di necessità.

Art. 19 IL SEGRETARIO

Il Segretario cura e redige i verbali delle riunioni; è incaricato della corrispondenza interna ed esterna della Associazione; promuove i contatti fra i soci.

Art. 20 IL TESORIERE

Il Tesoriere cura l’amministrazione dei fondi dell’Associazione; raccoglie le quote sociali ed è depositario della cassa; compila le scritture contabili e, in collaborazione con gli altri membri del CD stila i bilanci consuntivi e preventivi annuali.

Art. 21 L’ADDETTO ALLE RELAZIONI ESTERNE

L’Addetto cura le relazioni dell’Associazione con altri enti o ordini professionali, tiene i contatti con le Associazioni Stampa e i Sindacati di categoria; riferisce al CD sulle novità legislative attinenti alla professione e promuove ogni rapporto, con persone fisiche o giuridiche, inteso a realizzare i fini dell’AIRF Toscana.

Art. 22 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il CdP viene eletto dall’Assemblea e si compone di tre membri.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Alla prima riunione il Collegio dovrà indicare il proprio presidente e vice-presidente.

I membri del CdP durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il CdP:

a) controlla che tutti gli altri organi dell’Associazione rispettino il mandato assembleare. In caso di inadempienze da parte degli organi sociali, il CdP potrà esprimere per iscritto un parere che sarà messo agli atti e considerato dal CD; ulteriormente potrà di sua iniziativa convocare
un’Assemblea Straordinaria per la soluzione sociale del problema emerso;

b) giudica sulle controversie tra i soci che comunque gli vengano sottoposte, riguardo a fatti che interessino i soci e che tocchino il buon nome ed il prestigio dell’Associazione in questo caso esprimerà per iscritto un parere che sarà messo agli atti e considerato dal CD;

c) su richiesta dell’interessato, esamina in secondo grado le domande di ammissione degli aspiranti soci respinte dal CD;

d) su richiesta dell’interessato, esamina in secondo grado le

Art. 23 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL CRC viene eletto dall’Assemblea. È composto da due membri che durano in carica due anni e non sono rieleggibili.

Ha il compito di vigilare sulla regolarità delle scritture contabili e di rivedere i conti.

Art. 24 LE COMMISSIONI

Il Consiglio Direttivo delibera la formazione di Commissioni incaricate di gestire e approfondire singoli aspetti della vita associativa (ad esempio: analisi di problematiche sindacali, coordinamento con federazioni sindacali, promozione di attività culturali, studio di problemi legati al giornalismo per immagini, ecc).

Le Commissioni durano per il periodo di tempo necessario allo svolgimento dei propri compiti e riferiscono periodicamente al Consiglio Direttivo sullo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 25 I RAPPRESENTANTI PROVINCIALI

Ogni provincia può eleggere un proprio Rappresentante Provinciale, che ha il compito di coordinare le attività decentrate dell’Associazione nell’ambito del territorio di competenza.

Art. 26 SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI

I membri del CD, del CdP e del CRC che per qualsiasi motivo rinuncino al loro mandato saranno sostituiti dal primo dei non eletti.

Art. 27 PATRIMONIO E FINANZE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate ordinarie e da quelle straordinarie, nonché dai beni incorporati.

Le entrate ordinarie sono rappresentate dalle quote di ammissione e dalle quote annuali corrisposte dai soci, il cui ammontare viene fissato ogni anno dal CD.

Le entrate straordinarie sono costituite dagli introiti derivanti da iniziative dell’Associazione, da eventuali atti di liberalità di iscritti o di terzi, da finanziamenti nazionali o comunitari.

Le entrate straordinarie dovranno provenire da attività, persone o enti in linea con le finalità dell’Associazione; a tal proposito il Consiglio Direttivo delibererà in merito alla compatibilità di tali proventi con i fini dell’Associazione.

Il patrimonio è amministrato dal CD che ne risponde davanti all’Assemblea.

Art. 28 DOCUMENTI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione dispone dei seguenti documenti fondamentali:

a) Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione;

b) Certificato di attribuzione del Codice Fiscale;

c) Registro dei Verbali delle Assemblee dei Soci;

d) Registro dei Verbali delle Assemblee del Consiglio Direttivo;

e) Libro Soci.

Tali documenti, insieme ai documenti ordinari, sono conservati di norma presso la sede dell’Associazione; diversamente il Consiglio Direttivo indicherà la sede dove i documenti sono reperibili e consultabili da parte dei soci.